La mediazione può essere attivata su domanda di una parte o congiuntamente, oppure su invito del giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti (art. 5 co.2 D.Lgs. 28/10) oppure quando è prevista da una clausola contrattuale di mediazione.
La riservatezza è una caratteristica fondamentale della mediazione.
Il recente decreto legislativo 28/2010 tutela espressamente la riservatezza delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, prevedendone l’inutilizzabilità nel successivo giudizio.